Iscrizione
Teatroimpulso è un’Associazione di Promozione Sociale e fa parte degli Enti del Terzo Settore, i corsi sono riservati ai soci. Se desideri associarti, dopo aver letto lo statuto e l'Informativa privacy, compila il modulo di richiesta sottostante.
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Quando il consiglio direttivo avrà approvato la tua richiesta ti sarà inviata una mail per il versamento della quota sociale.
TEATROIMPULSO APS
Associazione di Promozione Sociale
STATUTO
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
- È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, avente la seguente denominazione: “TEATROIMPULSO APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
- In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L’integrazione dell’acronimo ETS e/o APS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS l’Associazione dovrà utilizzare l’acronimo “APS” e/o ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. - L’Associazione ha sede legale nel Comune di Catania, in via Giovanni Gentile n. 29.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia. - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 2
(Statuto)
- L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
- L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Scopo, finalità e attività)
- L’Associazione ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività delle cariche associative.
- L'Associazione ha come scopo la diffusione e la valorizzazione dell’arte e della cultura, l’incremento della sensibilità artistica e della creatività. Non ha scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Nello specifico, l’Associazione intende:
- promuovere attività culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, di danza e di ogni altra espressione dell’arte, della cultura, dello spettacolo, delle arti performative e della comunicazione in generale;
- promuovere, tenere, organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, convegni, seminari, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc. nei campi dello spettacolo, della cultura, della comunicazione e dell’arte in genere. Partecipa a essi con propri soci se promosse e organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati;
- promuovere, produrre, realizzare e divulgare prodotti editoriali, libri, giornali, audiovisivi, spettacoli, film e rubriche multimediali, su qualsiasi tipo di supporto e media;
- svolgere attività e campagne di sensibilizzazione nel campo della cultura e dell’arte;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’individuazione delle attività diverse verrà successivamente operata e sarà competenza del Consiglio Direttivo.
- L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. La sua attività è rigorosamente estranea a ogni influenza politica, di razza e di religione.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è in nessun caso restituibile, trasmissibile o rivalutabile.
- L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’ambito associativo.
ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)
- L’ammissione di nuovi soci e la partecipazione alla vita associativa è regolata da condizioni e principi di uguaglianza e democraticità. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Non sussistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta (inviabile anche elettronicamente) che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- Il Consiglio Direttivo delibera, entro 60 giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
In caso di ammissione il nuovo socio deve versare la prima quota sociale entro 60 giorni dalla data di ammissione e comunque entro l’anno in corso, pena la decadenza dello status di socio per morosità. - In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)
- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
- Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste dall’Art. 22 comma 2 del presente Statuto.
- Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea su proposta del consiglio direttivo;
ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)
- La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o morosità.
- Sono motivi di esclusione:
- l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- l’associato che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione;
- l’associato che fomenta dissidi in seno all’Associazione;
- l’associato che manifesta disinteresse nei confronti dell’attività sociale;
- l’associato che assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro e il buon nome.
- L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta (anche in formato elettronico) la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione che ne determina l’effetto.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di inviare un sollecito agli associati per invitarli al versamento della quota associativa. I soci che non provvedono al versamento entro il termine di 30 giorni dal sollecito vengono espulsi per morosità. Se l’associato sana la morosità versando la quota dell’anno in corso decade la causa di esclusione.
- L’associato decaduto per morosità, recesso volontario o disinteresse può presentare una nuova domanda di ammissione.
- I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7
(Organi)
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l’Organo di controllo (se nominato)
- il Revisore legale (se nominato)
ART. 8
(Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.
- Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).
- L’Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- È convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- La comunicazione della convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS o qualsiasi alto mezzo di comunicazione compreso sistemi di messaggistica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e/o sul sito web www.teatroimpulso.it.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio. - L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (ovvero in forma mista) sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che vota.
L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo in tempi congrui, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9
(Compiti dell’Assemblea)
- L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 10
(Assemblea ordinaria)
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 11
(Assemblea straordinaria)
- Le modalità di partecipazione, di voto e le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse regole adottate per quella ordinaria.
- L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
- L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 12
(Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.
- Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti (inclusi il Presidente e il Vicepresidente), eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate. Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. L’adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo opportunamente comunicato ai consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 13
(Compiti del Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- amministrare l’Associazione;
- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all’approvazione dell’Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- disciplinare l’ammissione degli associati;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o a essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote annue associative;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
- decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
- Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
ART. 14
(Il Presidente e il Vicepresidente)
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. È membro del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
- In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 15
(Organo di controllo)
- L’Assemblea può deliberare la nomina dell’Organo di Controllo. L’Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto specifico, la revisione legale dei conti. In tal caso almeno un suo componente deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16
(Revisione legale dei conti)
- Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, capitale e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 18
(Risorse economiche e beni)
- L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione europea e organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- proventi da attività di interesse generale e proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono a essa intestati.
ART. 19
(Bilancio di esercizio)
- L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 20
(Bilancio sociale e informativa sociale)
- Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- Il Bilancio sociale viene redatto e approvato con le medesime modalità del Bilancio di esercizio.
- Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 21
(Convenzioni)
- Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 22
(Libri)
- L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
- Tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
ART. 23
(Volontari)
- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24
(Lavoratori)
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 25
(Responsabilità dell’Associazione)
- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 26
(Assicurazione dell’Associazione)
- L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
- In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, la cui individuazione è compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Rinvio)
- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.